IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Visto l'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge  23  dicembre
1996, n. 662, recante delega al Governo per  l'emanazione  di  uno  o
piu'  decreti  legislativi  per  l'adeguamento   delle   disposizioni
sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole leggi di  imposta,
ai principi e criteri direttivi stabiliti con il decreto  legislativo
recante  i  principi  generali  della  revisione   organica   e   del
completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali; 
 Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 luglio 1997; 
 Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 dicembre 1997; 
 Sulla proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
             Sanzioni in materia di imposta di registro 
 
 1. Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 55, nel terzo comma, le parole "delle soprattasse
e delle pene pecuniarie" sono sostituite  dalle  seguenti:  "e  delle
sanzioni amministrative"; 
    b) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 69 (Omissione  della  richiesta  di  registrazione  e  della
presentazione della denuncia).  -  1.  Chi  omette  la  richiesta  di
registrazione  degli   atti   e   dei   fatti   rilevanti   ai   fini
dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce
previste dall'articolo 19 e' punito con  la  sanzione  amministrativa
dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta."; 
    c) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 71 (Insufficiente dichiarazione  di  valore).  -  1.  Se  il
valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e
al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello
dichiarato, si  applica  la  sanzione  amministrativa  dal  cento  al
duecento per cento della maggiore imposta dovuta.  Per  i  beni  e  i
diritti di cui al  quarto  comma  dell'articolo  52  la  sanzione  si
applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del  valore
accertato."; 
    d) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 72 (Occultazione di corrispettivo). - 1. Se viene  occultato
anche in parte il corrispettivo convenuto,  si  applica  la  sanzione
amministrativa  dal  duecento  al  quattrocento   per   cento   della
differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata  in  base  al
corrispettivo  dichiarato,  detratto,   tuttavia,   l'importo   della
sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71."; 
    e) l'articolo 73 e' sostituito dal seguente: 
   "Art.  73  (Omessa  o  irregolare  tenuta  o   presentazione   del
reertorio). - 1. Per l'omessa presentazione del repertorio  ai  sensi
del primo comma dell'articolo 68, i pubblici  ufficiali  sono  puniti
con la sanzione amministrativa da  lire  due  milioni  a  lire  dieci
milloni. 
    2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato  le  disposizioni
dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa  da  lire
un milione a lire quattro milioni. 
    3.  Se  la  presentazione  del  repertorio  avviene  con  ritardo
superiore a  sessanta  giorni  ovvero  la  sua  regolarizzazione  non
avviene nel  termine  stabilito  dall'amministrazione  finanziaria  i
pubblici ufficiali possono  essere  sospesi  dalle  funzioni  per  un
periodo non superiore a sei mesi. 
    4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio  del
registro,  chiede  all'autorita'  competente   l'applicazione   della
sanzione accessoria prevista dal comma 3."; 
    f) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 74 (Altre infrazioni). - 1. Chi dichiara di  non  possedere,
rifiuta di esibire o  sottrae  comunque  all'ispezione  le  scritture
contabili  rilevanti  per  l'applicazione  dell'articolo  51,  quarto
comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici  del  registro
ai sensi dell'articolo 63, e' punito con la  sanzione  amministrativa
da lire cinquecentomila a lire quattro milioni."; 
    g) sono abrogati il terzo comma dell'articolo 56 e  gli  articoli
70 e 75. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificato o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - Si riporta il testo del comma 13 nonche' della  lettera
          q) del comma 133 dell'art. 3 della legge n.  662  del  1996
          recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica: 
            "13. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          della  presente  legge  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana, e' istituita una commissione  composta
          da  quindici  senatori  e   quindici   deputati,   nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione  esistente  tra  i  gruppi  parlamentari,
          sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi". 
            "133. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per  la
          revisione organica  e  il  completamento  della  disciplina
          delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
             a - p) (Omissis); 
             q)   adeguamento   delle   disposizioni    sanzionatorie
          attualmente contenute nelle singole  leggi  di  imposta  ai
          principi e criteri direttivi dettati con il presente  comma
          e  revisione  dell'entita'   delle   sanzioni   attualmente
          previste con  loro  migliore  commisurazione  all'effettiva
          entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo  da
          assicurare  uniformita'  di   disciplina   per   violazioni
          identiche anche se  riferite  a  tributi  diversi,  tenendo
          conto al contempo delle previsioni punitive  dettate  dagli
          ordinamenti  tributari   dei   Paesi   membri   dell'Unione
          europea". 
          Note all'art. 1: 
            - Il testo del comma 3 dell'art. 55 del D.P.R. n. 131 del
          1986 recante approvazione del testo  unico  in  materia  di
          imposta  di  registro  e'  cosi'  modificato  dal  presente
          decreto: 
            "Art. 55 (Riscossione dell'imposta  successivamente  alla
          registrazione).  -  Il  pagamento  delle  imposte  e  delle
          sanzioni  amministrative  eseguito   successivamente   alla
          registrazione  deve   risultare   da   apposita   quietanza
          indicante gli  estremi  di  registrazione  dell'atto  e  le
          generalita' del soggetto che ha eseguito il pagamento". 
            - Si riportano  il  comma  3  dell'art.  56  nonche'  gli
          articoli 70 e  75  del  D.P.R.  n.  131  del  1986  recante
          approvazione del testo  unico  in  materia  di  imposta  di
          registro, i cui testi  vengono  abrogati  dall'art.  1  del
          presente decreto: 
            "Art.  56   (Riscossione   in   pendenza   di   giudizio,
          riscossione coattiva e privilegio). - 1-2. (Omissis). 
            3. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo
          che   la   decisione   della   controversia   e'   divenuta
          definitiva". 
            "Art. 70 (Tardivita' del pagamento). -  1.  Se  l'imposta
          viene pagata dopo  la  scadenza  del  termine  di  sessanta
          giorni  dalla  notifica  dell'avviso  di  liquidazione   si
          applica  una  soprattassa   pari   al   venti   per   cento
          dell'imposta stessa." 
            "Art. 75 (Applicazione e pagamento delle pene  pecuniarie
          e  soprattasse).  -  1.  L'ufficio  del  registro   procede
          all'applicazione delle pene pecuniarie e delle  soprattasse
          previste nel presente testo unico mediante avviso  motivato
          notificato all'autore della violazione. Se e' dovuta  anche
          l'imposta, la sanzione puo' essere  applicata  in  sede  di
          liquidazione dell'imposta o con apposito avviso. 
            2.  Nella  determinazione   della   misura   della   pena
          pecuniaria si deve tener conto della gravita' del  danno  o
          del pericolo  cagionato  all'erario  e  della  personalita'
          dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti. 
            3. Le pene pecuniarie  e  le  soprattasse  devono  essere
          pagate   entro   sessanta   giorni   dalla    notificazione
          dell'avviso ovvero, se e'  stato  proposto  ricorso,  dalla
          notificazione della decisione o sentenza che  definisce  il
          giudizio".